PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per la gestione dei pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attività danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:

          a) è previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;

          b) è prevista la pubblicità degli spettacoli o delle attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.

      3. Per i locali di cui ai commi 1 e 2 l'orario di chiusura è fissato dalle autorità competenti entro le ore 3 antimeridiane. Nelle otto ore successive al limite dell'orario di chiusura, fissato dalle autorità competenti,

 

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è vietata l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
      4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore 3 e le ore 5, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
      5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500.
      6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
      7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

      Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

          a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

          b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente».

      2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dispone, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

Art. 2.
(Misure per contrastare il commercio di stupefacenti).

      1. Dopo l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Art. 100-bis. - 1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

 

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n. 309, e successive modificazioni, o quando nei locali ivi indicati è accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli organi di polizia».

Art. 3.
(Livello acustico e condizioni di microclima e di illuminazione).

      1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente a eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;

          b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

          c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;

 

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          d) temperatura massima, distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;

          e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;

          f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

          g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

          h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.

Art. 4.
(Monitoraggio).

      1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause e l'entità del fenomeno e sul suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
      2. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione o del Ministro dell'università e della ricerca, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di concerto con i Ministri dei trasporti e della solidarietà sociale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione

 

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dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da euro 1.000 euro 2.000;

          b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da euro 3.000 a euro 5.000, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;

          c) per la successiva violazione accertata, da euro 10.000 a euro 30.000, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.

      2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
      3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.